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Le nuove modifiche al RSI sono puramente estetiche

Le nuove modifiche al RSI sono puramente estetiche

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Per due anni, i 196 Stati parti del Regolamento sanitario internazionale (IHR) del 2005 – composti da 194 Stati membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Liechtenstein e Vaticano – hanno presentato e discusso proposte di emendamento per aggiornare questo accordo. Introdotte negli anni ’1960, le RSI hanno lo scopo di rafforzare le capacità nazionali e migliorare il coordinamento tra i paesi in caso di emergenza sanitaria. Sebbene si tratti di un accordo giuridicamente vincolante ai sensi del diritto internazionale (vale a dire un trattato), la maggior parte delle disposizioni sono sempre state volontarie. 

La bozza degli emendamenti al Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) e la relativa bozza di Accordo sulla Pandemia sono ancora in fase di negoziazione , a un mese dalla votazione prevista all'Assemblea Mondiale della Sanità ( AMS ) a fine maggio. Insieme, riflettono un profondo cambiamento nella sanità pubblica internazionale degli ultimi due decenni. Il loro obiettivo è quello di centralizzare ulteriormente il controllo delle politiche di sanità pubblica all'interno dell'OMS e di basare la risposta alle epidemie su un approccio fortemente orientato alla commercializzazione, anziché sull'enfasi precedentemente posta dall'OMS sulla costruzione della resilienza alle malattie attraverso la nutrizione, i servizi igienico-sanitari e il rafforzamento dell'assistenza sanitaria a livello comunitario.

Il contesto in evoluzione della sanità pubblica

La metamorfosi della sanità pubblica è una risposta alla natura sempre più direttiva dei finanziamenti dell'OMS e alla crescente partecipazione del settore privato a tali finanziamenti. Insieme alla crescita di partenariati pubblico-privati ​​basati sulle materie prime, tra cui Gavi (per i vaccini) e CEPI (vaccini per le pandemie), questo processo è stato fortemente influenzato da potenti fondazioni private con forti legami con l'industria farmaceutica, che plasmano l'operato di queste organizzazioni attraverso finanziamenti diretti e un'influenza esercitata direttamente sui Paesi.

Questo aspetto è emerso con particolare evidenza durante la risposta al Covid-19, quando le precedenti linee guida dell'OMS sono state abbandonate a favore di misure più direttive e di portata comunitaria, tra cui la chiusura di massa dei luoghi di lavoro e la vaccinazione obbligatoria. La conseguente concentrazione di ricchezza nelle mani di sponsor privati ​​e aziendali dell'OMS, unitamente al crescente impoverimento e indebitamento di paesi e popolazioni, ha creato un precedente per tali approcci e ha reso il mondo più vulnerabile alla loro imposizione.

Implicazioni della nuova bozza

Per comprendere le apparenti inversioni di alcune proposte che modificano l’IHR nell’ultima bozza, è importante capire che la risposta al Covid-19 ha dimostrato un grande successo nell’imporre questo nuovo paradigma di risposta alle epidemie nell’attuale natura volontaria dell’IHR. Le aziende farmaceutiche hanno siglato con successo contratti altamente redditizi direttamente con gli Stati, compresi finanziamenti pubblici per la ricerca e sviluppo e accordi di acquisto anticipato senza responsabilità. Ciò è stato sostenuto con una forte sponsorizzazione dei settori dei media, della sanità, della regolamentazione e della politica, consentendo sia l’elevato livello di conformità che la repressione del dissenso.

Centralizzare maggiori poteri proscrittivi all’interno dell’OMS per ripetere questo approccio commerciale nell’ambito di un accordo giuridicamente vincolante semplificherebbe la ripetizione futura, ma introdurrebbe anche un elemento sconosciuto in un sistema che ha già dimostrato di funzionare. Questi aspetti delle bozze precedenti presentavano anche un ovvio focus per l’opposizione pubblica. L’industria farmaceutica è stata consapevole di questa realtà durante il processo negoziale.

L'ultima versione degli emendamenti al Regolamento Sanitario Internazionale (RSI), pubblicata il 16 aprile , elimina quindi la formulazione che avrebbe comportato l'"impegno" degli Stati membri a seguire qualsiasi futura raccomandazione del Direttore Generale (DG) in caso di dichiarazione di pandemia o altra emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) ( ex Nuovo Articolo 13A ). Tali raccomandazioni rimangono ora "non vincolanti".

Questo cambiamento è sensato, conforme alla Costituzione dell'OMS e riflette le preoccupazioni delle delegazioni nazionali in merito a un possibile eccesso di potere. Il periodo di revisione abbreviato, conclusosi in modo piuttosto improvvisato durante l'Assemblea Mondiale della Sanità del 2022, si applicherà a tutti i paesi tranne quattro che lo hanno respinto. Per il resto, l'intento della bozza e il suo probabile svolgimento rimangono sostanzialmente invariati. La Banca Mondiale , il FMI e il G20 hanno segnalato l'aspettativa che il piano complessivo venga attuato, e il crescente indebitamento nazionale aumenta ulteriormente il potere di coercizione nei suoi confronti.

Ci si aspetta ancora che gli Stati gestiscano le opinioni dissenzienti e, insieme all'Accordo sulla Pandemia che lo accompagna, l'OMS e i suoi partner continuano a creare un complesso estremamente pericoloso (dal punto di vista della salute pubblica, dell'equità e dei diritti umani) che prevede un sistema di sorveglianza massiccio e costoso per identificare le varianti virali naturali, l'obbligo di notifica rapida da parte dei Paesi, il trasferimento di campioni da parte dell'OMS alle case farmaceutiche di loro scelta, la distribuzione di un vaccino a mRNA in 100 giorni aggirando le normali procedure di regolamentazione e le sperimentazioni sulla sicurezza, e infine una risposta basata sulla vaccinazione di massa che, come visto nella risposta al Covid-19, verrà presentata come un modo per tornare alla normalità. Questa misura può ancora essere invocata dal Direttore Generale anche da solo, semplicemente sulla base della sua percezione di una minaccia piuttosto che di un danno effettivo. Le case farmaceutiche saranno sostenute da fondi pubblici (si veda la discussione sull'Accordo sulla Pandemia ), ma riceveranno profitti protetti da responsabilità.

Un documento inadeguato e non pronto

Questo sistema sarà supervisionato dall’OMS, nonostante sia beneficiaria dei finanziamenti dell’industria farmaceutica, che a sua volta sarà il principale beneficiario finanziario della risposta alla pandemia. La DG seleziona personalmente i membri del comitato che possono consigliare e supervisionare questo processo (piuttosto che gli Stati membri che dovrebbero essere i responsabili finali). L’OMS riceve finanziamenti per il suo programma di emergenza dalle stesse organizzazioni e investitori privati ​​che ne trarranno beneficio.

I conflitti di interesse e le vulnerabilità alla corruzione in questo sistema sono evidenti. Si sta già creando un'intera burocrazia internazionale per questo scopo, la cui unica ragione d'essere è stabilire che le varianti virali e i piccoli focolai, parte naturale dell'esistenza, costituiscano una minaccia che richiede una risposta specifica, che essa deve poi attuare. L'attuale Direttore Generale ha dichiarato un'emergenza globale per il vaiolo delle scimmie, dopo soli cinque decessi in un gruppo demografico ben definito e relativamente ristretto.

Infine, il testo attuale degli emendamenti discussi di seguito appare tutt'altro che completo. Sono presenti contraddizioni interne, come clausole che richiedono il consenso informato e, stranamente e allarmantemente, ne raccomandano la deroga. La definizione di pandemia fornita si basa tanto sulla risposta messa in atto quanto sull'agente patogeno o sulla malattia stessa. Eliminando il periodo di revisione abbreviato e rimuovendo l'obbligo esplicito, sembra che sia stata riconosciuta la precedente errata rappresentazione dell'urgenza e della frequenza dei focolai.

Eppure, questo documento, e la bozza di Accordo sulla pandemia, dovrebbero ancora essere votati entro la fine di maggio. Ciò abroga completamente il requisito legale previsto dall'articolo 55 del RSI (2005) , ribadito anche in questa bozza, che prevede un periodo di revisione di quattro mesi prima di qualsiasi votazione. Questo non solo è irrazionale, data la natura incompleta del testo, ma è anche iniquo, poiché svantaggia i paesi con minori risorse, impedendo loro di valutare appieno i probabili impatti sulla salute, sui diritti umani e sulle loro economie. Non esistono ragioni procedurali che impediscano all'OMS di indire una successiva votazione dell'Assemblea Mondiale della Sanità dopo che le bozze siano state adeguatamente esaminate. Gli Stati membri dovrebbero esigerlo esplicitamente.

Emendamenti proposti significativi e loro implicazioni

Di seguito vengono riassunte le principali modifiche e le implicazioni della bozza attuale. Le modifiche proposte sono disponibili qui.

Le modifiche proposte dovrebbero essere riesaminate alla luce della scarsa urgenza, del basso impatto e della frequenza attualmente decrescente dei focolai di malattie infettive registrati, nonché degli ingenti oneri finanziari che i Paesi – già fortemente impoveriti e indebitati dopo i lockdown – dovrebbero sostenere per la creazione di ulteriori burocrazie e istituzioni nazionali e internazionali. La valutazione deve inoltre tener conto della bozza di Accordo sulla pandemia allegata, degli evidenti conflitti di interesse, della concentrazione di ricchezza tra gli sponsor dell'OMS durante la risposta al Covid-19 e della persistente assenza di un'analisi costi-benefici trasparente e credibile della risposta al Covid-19 e delle nuove misure pandemiche proposte dall'OMS.

(Nota di testo: il testo in grassetto di seguito riflette il suo utilizzo nella bozza di emendamenti per denotare il nuovo testo aggiunto in questa bozza.)

Articolo 1. Definizioni.

Per “pandemia” si intende un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, che è di natura infettiva e:

(i) si è diffuso e si sta diffondendo verso e all’interno di più Stati Parte nelle Regioni dell’OMS; E

(ii) supera la capacità di risposta dei sistemi sanitari in tali Stati Parte; e (iii) sta causando disagi sociali e/o economici e/o politici in tali Stati Parte; E

(iv) richiede un’azione internazionale coordinata rapida, equa e rafforzata, con approcci che coinvolgano l’intero governo e l’intera società.

È utile aggiungere alla bozza una definizione di "pandemia", poiché è stato recentemente osservato altrove che senza di essa l'intera agenda sulla pandemia risulta in qualche modo indefinibile. Si noti l'uso di "e"; tutte queste condizioni devono essere soddisfatte.

Si tratta, tuttavia, di una definizione tecnicamente errata. Mentre la clausola (i) è sensata e ortodossa, (ii) varierà da uno Stato all’altro, il che significa che la stessa epidemia potrebbe in qualche modo essere una “pandemia” in un Paese, ma non nell’altro. Deve anche causare disagi sociali, economici o politici e deve inoltre richiedere un “approccio globale da parte del governo”.

L'espressione "approccio globale di governo" è un termine indefinibile ma diffuso nella sanità pubblica, che si potrebbe sostenere essere pressoché inesistente: cosa richiede realmente un approccio globale di governo? Certamente, nessuna epidemia di malattie infettive degli ultimi secoli lo confermerebbe facilmente, dato che nella maggior parte dei casi sono stati coinvolti solo specifici rami dei governi. Alcuni paesi hanno adottato un approccio piuttosto blando durante il Covid-19, con un intervento governativo molto limitato, ottenendo risultati simili o migliori rispetto agli stati confinanti. Ciò significherebbe che il Covid-19 non rientrerebbe in questa definizione di pandemia, nonostante si sia diffuso in diversi Stati e abbia causato malattie.

Questa definizione appare insufficientemente ponderata, riflettendo la natura affrettata di questo documento e la sua impreparazione per una votazione.

Per “emergenza pandemica” si intende un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale che è di natura infettiva e:

(i) si sta diffondendo, o è probabile che si stia diffondendo verso e all’interno di più Stati Parte nelle Regioni dell’OMS; E

(ii) supera, o è probabile che superi, la capacità di risposta dei sistemi sanitari in tali Stati Parte; E

(iii) sta causando, o è probabile che causi, disagi sociali e/o economici e/o politici in tali Stati Parte; E

(iv) richiede un’azione internazionale coordinata rapida, equa e rafforzata, con approcci che coinvolgano l’intero governo e l’intera società.

"Emergenza pandemica" è un termine nuovo. La definizione include "o è probabile che lo sia", sostituendo così la modifica all'articolo 12 della versione precedente che includeva "potenziale o effettiva" per ampliare la portata dell'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) a una minaccia percepita piuttosto che a un evento che causa danni effettivi. In altre parole, le proposte del RSI rimangono invariate su questo punto.

Il termine "emergenza pandemica" sembra essere utilizzato nel testo come sottoinsieme di un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC). Ciò potrebbe servire a garantire la futura conformità dell’Accordo pandemico di accompagnamento con la politica sui PHEIC, poiché questo è specifico per la pandemia mentre l’RSI affronta le emergenze sanitarie pubbliche internazionali dichiarate di qualsiasi tipo.

Per “prodotti sanitari” si intendono i medicinali; vaccini; dispositivi medici compresi quelli diagnostici; prodotti di assistenza; prodotti per il controllo dei vettori, sangue e altri prodotti di origine umana.

Più ristretto rispetto alla bozza precedente, che includeva l’opzione “…e altre tecnologie sanitarie, ma non limitato a questo”, definendo poi “tecnologie sanitarie” come tutto ciò che migliora il “benessere”.

Le Raccomandazioni Permanenti e le Raccomandazioni Temporanee tornano ora ad essere “consigli non vincolanti”, con la formulazione “non vincolante” precedentemente cancellata riportata nel testo (vedi anche le note sull'Articolo 13A e sull'Articolo 42 di seguito).

Articolo 5 Sorveglianza

Paragrafo 1.

Ciascuno Stato Parte sviluppa, rafforza e mantiene, quanto prima possibile e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento per tale Stato Parte, le capacità fondamentali per individuare, valutare, notificare e segnalare eventi in conformità al presente Regolamento. , come specificato nell'allegato 1.

Questo rimane problematico, in particolare per i paesi a basso e medio reddito. Le "capacità fondamentali" elencate nell'Allegato Uno includono la sorveglianza, la capacità di laboratorio, il mantenimento di personale specializzato e la gestione dei campioni. Molti paesi faticano ancora a sviluppare e mantenere queste capacità per malattie ad alta incidenza come la tubercolosi, e si stima che questa mancanza di capacità comporti un'elevata mortalità. L' Accordo sulla pandemia definisce in modo più dettagliato questi requisiti ad alta intensità di risorse. I paesi a basso reddito rischiano di subire danni significativi a causa della deviazione di risorse da problemi sanitari ad alta incidenza verso un problema percepito prevalentemente come una grave minaccia dalle nazioni occidentali più ricche, con un'aspettativa di vita più elevata.

È interessante notare che l'aspettativa di censura:

“comunicazione del rischio, compreso il contrasto alla disinformazione e alla disinformazione” 

anch'esso è stato ora nascosto nell'allegato 1, ma rimane sostanzialmente invariato.

Paragrafo 5: 

Su richiesta dell'OMS, gli Stati Parte dovranno fornire , nella misura massima possibile e nei limiti dei mezzi e delle risorse a loro disposizione, il proprio sostegno alle attività di risposta coordinate dall'OMS.

Se questo significa qualcosa, il passaggio da “dovrebbe” a “deve” sembra implicare che ci si aspetta che lo Stato parte sia ancora sotto qualche direzione da parte dell’OMS. Si tratta di un ritorno alla questione della sovranità: il mancato rispetto delle norme potrebbe essere utilizzato come motivo per imporre l'applicazione delle norme, ad esempio attraverso meccanismi finanziari (ad esempio, Banca Mondiale, strumenti finanziari del Fondo Monetario Internazionale).

La formulazione contiene clausole di salvaguardia in "entro i mezzi e le risorse", ma ciò solleva la questione del perché si ritenga necessario cambiare "dovrebbe" in "deve".

Articolo 12 Determinazione di un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, inclusa una pandemia emergenza

Paragrafo 1.

Il Direttore generale determina, sulla base delle informazioni ricevute, in particolare dallo Stato o dagli Stati Parte nel cui territorio si verifica un evento, se un evento costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale , compresa, se del caso, un'emergenza pandemica,…

Solo la DG conserva il potere di dichiarare un’emergenza PHEIC o pandemica (vedere le disposizioni del Capitolo III di seguito relative al potere della DG sui comitati).

Articolo 13 Risposta sanitaria pubblica, compreso l'accesso ai prodotti sanitari

Paragrafo 1.

Ciascuno Stato Parte sviluppa, rafforza e mantiene, quanto prima possibile e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento per tale Stato Parte, le capacità fondamentali per prepararsi e rispondere tempestivamente ed efficacemente ai rischi per la salute pubblica e emergenze sanitarie pubbliche di rilevanza internazionale, compresa un’emergenza pandemica, come indicato nell’allegato 1.

Come sopra: in molte circostanze questo deve essere facoltativo, a seconda dei casi. La versione alternativa (bis) che segue è molto più appropriata e coerente con l’equità:

1.bis. Ciascuno Stato Parte dovrà, nell’ambito dei mezzi e delle risorse a sua disposizione, fornire finanziamenti nazionali sostenibili per costruire, rafforzare e mantenere le capacità fondamentali richieste ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 17 Criteri per le raccomandazioni

Nell'emettere, modificare o porre fine alle raccomandazioni temporanee o permanenti, il Direttore generale considera:

(a) le opinioni degli Stati parti direttamente interessati;

(b) il parere del Comitato di Emergenza o del Comitato di Revisione, a seconda dei casi;...

Il Direttore Generale mantiene l’autorità esclusiva per dichiarare e cessare un PHEIC, mentre il comitato di emergenza e gli Stati membri forniscono solo consulenza.

Articolo 18 Raccomandazioni relative a persone, bagagli, merci, contenitori, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali

3. Le raccomandazioni emesse dall’OMS agli Stati Parti devono tenere conto della necessità di:

(a) facilitare i viaggi internazionali, se appropriato, anche degli operatori sanitari e delle persone in pericolo di vita o in situazioni umanitarie...

Si spera che ciò rifletta un certo riconoscimento del danno arrecato nella risposta al Covid-19 attraverso l’effetto dei viaggi internazionali sulle economie. Le persone muoiono di fame nei paesi a basso reddito e perdono il loro reddito e la loro futura istruzione, soprattutto le donne, quando il turismo viene fermato. Sembra però circoscritto al personale sanitario.

Articolo 23 Misure sanitarie all'arrivo e alla partenza

3. Nessuna visita medica, vaccinazione, profilassi o misura sanitaria prevista dal presente Regolamento può essere effettuata sui viaggiatori senza il preventivo consenso espresso e informato degli stessi o dei loro genitori o tutori, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31,...

L’articolo 31, paragrafo 2 (sotto) citato qui in realtà sostiene la vaccinazione obbligatoria, in contrasto con le disposizioni sul consenso informato di cui sopra, e quindi l’uno o l’altro necessita di una riformulazione (si spera che questo sia l’articolo 31).

Usare lo stato di vaccinazione come criterio per il diritto di ingresso, il diritto sovrano di un paese, sebbene utilizzato in modo egregio nella risposta al Covid-19, può servire allo scopo quando un vaccino blocca la trasmissione di una malattia grave non già diffusa nel paese interessato.

Articolo 31 Misure sanitarie relative all'ingresso dei viaggiatori

2. Se un viaggiatore per il quale uno Stato Parte può richiedere una visita medica, una vaccinazione o altra profilassi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo non acconsente a tale misura, o rifiuta di fornire le informazioni o i documenti di cui al paragrafo 1(a ) dell'articolo 23, lo Stato parte interessato può, fatti salvi gli articoli 32, 42 e 45, negare l'ingresso a tale viaggiatore. Se vi è evidenza di un rischio imminente per la salute pubblica, lo Stato Parte può, in conformità con la propria legislazione nazionale e nella misura necessaria per controllare tale rischio, obbligare il viaggiatore a sottoporsi o consigliare il viaggiatore, ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo 23 , sottoporsi: 

a) l'esame medico meno invasivo e invasivo atto a raggiungere l'obiettivo di sanità pubblica; 

(b) vaccinazione o altra profilassi; O 

(c) ulteriori misure sanitarie stabilite che prevengono o controllano la diffusione della malattia, compreso l'isolamento, la quarantena o il posizionamento del viaggiatore sotto osservazione sanitaria pubblica.

Cioè, contrariamente all'articolo 23, il consenso informato non sarà un obbligo per uno Stato membro di effettuare esami medici o iniettare persone.

La vaccinazione al momento dell’ingresso non è utile per prevenire l’importazione di malattie, poiché non fermerà un’infezione conclamata nel viaggiatore, quindi la vaccinazione obbligatoria al momento dell’ingresso non è una misura legittima di sanità pubblica, indipendentemente dalle preoccupazioni relative ai diritti umani.

L’obbligo di esami medici, o l’isolamento in caso di rifiuto, verrebbero generalmente considerati come ultima risorsa nel caso di malattie infettive altamente pericolose, ma non dovrebbero essere imposti con leggerezza.

Emendamenti alla Parte IX riguardanti l'impiego di esperti e la condotta dei comitati

Capitolo I – L’elenco degli esperti dell’RSI

Articolo 47 Composizione

Il Direttore generale istituisce un elenco composto da esperti in tutti i settori di competenza pertinenti (di seguito l'“Elenco degli esperti RSI”). Il Direttore Generale nominerà i membri dell’elenco degli esperti del RSI in conformità con il Regolamento dell’OMS per i gruppi e i comitati consultivi di esperti (di seguito il “Regolamento del pannello consultivo dell’OMS”), salvo diversamente previsto in tali regolamenti.

Ciò è ovviamente inappropriato per il capo di un'organizzazione finanziata direttamente da coloro che beneficiano delle contromisure promosse, a causa del conflitto di interessi. Gli Stati parti, in quanto proprietari dell’OMS, dovrebbero sicuramente fornire esperti dal proprio pool nazionale. Ciò ridurrebbe il conflitto di interessi e contribuirebbe a garantire la diversità e la rappresentatività.

Articolo 48 Mandato e composizione [del comitato di emergenza]

2. Il comitato di emergenza è composto da esperti selezionati dal Direttore generale dall'elenco degli esperti RSI.

Vedi nota all'articolo 47.

Articolo 49 Procedura [del Comitato di Emergenza]

Sulla determinazione delle decisioni che includono un PHEIC:

5. Le opinioni del comitato di emergenza sono trasmesse al direttore generale per esame. Il Direttore generale prenderà la decisione finale su tali questioni.

Come già detto, il Direttore Generale ha l'autorità esclusiva. Ciò sottolinea l'importanza di mantenere volontaria l'adesione al Regolamento Sanitario Internazionale. L'attuale Direttore Generale ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per il vaiolo delle scimmie, dopo soli cinque decessi in un gruppo demografico molto specifico. Questo, in base al nuovo Accordo sulla Pandemia e alle disposizioni qui contenute, consentirebbe al Direttore Generale di avviare l'intero processo di raccomandazione di lockdown, rapido sviluppo di vaccini, promozione della vaccinazione obbligatoria e conseguenti profitti per gli enti attualmente coinvolti nel finanziamento del programma pandemico dell'OMS.

Capitolo III – Il Comitato di Revisione

Articolo 50 Mandato e composizione

3. I Membri del Comitato di Revisione sono selezionati e nominati dal Direttore Generale.

Come sopra. Un comitato di revisione deve essere indipendente per funzionare correttamente e pertanto non può essere selezionato dalle stesse persone che sta esaminando. Tanto più che in questo caso i conflitti sono molto probabili in quanto anche i beneficiari privati ​​dell’approccio proposto sponsorizzano parte del processo.

Articolo 51 Conduzione degli affari

Il Direttore Generale inviterà gli Stati Membri, le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti in relazioni ufficiali con l'OMS a designare rappresentanti per partecipare alle sessioni del Comitato. Tali rappresentanti possono presentare promemoria e, con il consenso del Presidente, rilasciare dichiarazioni sugli argomenti in discussione. Non avranno diritto di voto.

È straordinario per un comitato di revisione che solo coloro nominati da una persona le cui azioni sono oggetto di revisione abbiano diritto di voto e di prendere qualsiasi decisione. Tuttavia, questo si è insinuato qui e non vi è alcun tentativo da parte degli Stati membri di fornire un meccanismo per un serio controllo.

Articolo 54 Relazioni e revisione

3. L’OMS dovrà condurre periodicamente studi per rivedere e valutare il funzionamento dell’Allegato 2. [l’albero decisionale per dichiarare un’emergenza pandemica o PHEIC]

Ancora una revisione dell'OMS, ma... poi:

Comitato per l'attuazione e il rispetto dell'articolo 54bis del regolamento sanitario internazionale (2005)

2. Il Comitato per l'Attuazione e la Conformità del RSI sarà composto da [numero] membri degli Stati Parte, [numero] da ciascuna Regione dell'OMS rappresentata da individui in possesso di qualifiche ed esperienza adeguate. I membri dello Stato Parte resteranno in carica per [numero] anni.

Questo articolo 54 alternativo sembra un tentativo da parte di alcuni Stati membri di strappare un certo controllo alla DG, garantendo agli Stati membri di nominare i membri del comitato con un effettivo ruolo decisionale. In tal caso, potrebbe trarre vantaggio da un inasprimento della formulazione.

Articolo 55 Modifiche

Il testo di ogni proposta di emendamento sarà comunicato a tutti gli Stati Parti dal Direttore Generale almeno quattro mesi prima dell'Assemblea Sanitaria alla quale sarà proposto per l'esame.

Ciò è, ovviamente, del tutto incompatibile con una votazione su questi emendamenti proposti nel maggio 2024.

Il tempo per esaminare le implicazioni è ovviamente essenziale. Quattro mesi sono pochi per questo, quattro settimane sarebbero ridicole.

Articolo 59 Entrata in vigore; periodo per il rifiuto o le riserve

1. Il periodo previsto in esecuzione dell'Articolo 22 della Costituzione dell'OMS per il rifiuto o la riserva del presente Regolamento o di un suo emendamento sarà di 18 mesi dalla data di notifica da parte del Direttore Generale dell'adozione del presente Regolamento. Regolamento o di una modifica del presente Regolamento da parte dell'Assemblea della Sanità. Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal Direttore generale dopo la scadenza di tale termine non avrà alcun effetto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad eccezione di...Stati che respingono o formulano riserve...]

Questo articolo sarà modificato in base alla risoluzione accettata in precedenza dalla maggior parte degli Stati all'AMS nel 2022 (ad eccezione di quelli che l'hanno respinta prima della fine del 2023), riducendo i tempi di revisione. Lo chiarisce una relazione della DG: “27. Le modifiche agli articoli 55, 59, 61, 62 e 63 del Regolamento, adottate dalla Settantacinquesima Assemblea Mondiale della Sanità con risoluzione WHA75.12 (2022), entreranno in vigore il 31 maggio 2024. Come comunicato a tutti gli Stati Parte , la Repubblica islamica dell'Iran, il Regno dei Paesi Bassi, la Nuova Zelanda e la Slovacchia hanno notificato al Direttore generale il loro rigetto degli emendamenti sopra indicati."

I nuovi articoli entrano in vigore 12 mesi dopo la votazione (articolo 63).

Per i quattro Stati che respingono qualsiasi emendamento durante il periodo di revisione, si applicano le versioni precedenti di questi articoli. Come in precedenza, tuttavia, è necessario un rifiuto attivo, rispettivamente entro 10 o 18 mesi, altrimenti questi articoli giuridicamente vincolanti si applicano automaticamente (articolo 61).

Altri problemi.

Una nota generale sulla terminologia.

Paesi “sviluppati” e “in via di sviluppo”. Forse è giunto il momento che l’OMS abbandoni il presupposto che alcuni paesi siano più “sviluppati” di altri. Forse i termini “ad alto reddito”, “reddito medio” e “basso reddito”, che riflettono le consuetudini della Banca Mondiale, sono meno colonialisti. I paesi “sviluppati” hanno raggiunto tutto ciò che il progresso e la tecnologia possono offrire?

Ciò significherebbe ovviamente che vent’anni fa erano “sottosviluppati” e che la tecnologia è l’unica misura dello sviluppo, piuttosto che la cultura, l’arte, la maturità politica o la preferenza a non bombardare i paesi meno potenti. L’OMS considera paesi come India, Egitto, Etiopia e Mali, con migliaia di anni di storia e civiltà scritte, meno “sviluppati”. Le parole contano. Promuovono, in questo caso, l’impressione di una gerarchia di paesi (e quindi di persone) in termini di risultati o importanza, basata su una visione del mondo molto materialistica.


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Per le ristampe, reimpostare il collegamento canonico all'originale Brownstone Institute Articolo e Autore.

Autori

  • David Bell, studioso senior presso Brownstone InstituteDavid è un medico specializzato in sanità pubblica e consulente biotecnologico nel campo della salute globale. In precedenza, ha lavorato come medico e scienziato presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è stato responsabile del programma per la malaria e le malattie febbrili presso la Fondazione per la Diagnostica Innovativa (FIND) di Ginevra, in Svizzera, e direttore delle tecnologie per la salute globale presso l'Intellectual Ventures Global Good Fund di Bellevue, Washington, USA.

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